Se stai facendo i lavori di ristrutturazione edilizia fino a 96mila euro per singola unità immobiliare puoi usufruire della detrazione del 50 % per le spese sostenute per i lavori dall’ imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il bonus non spetta solo ai proprietari di immobili, ma anche a: titolari di diritti pedonali di godimento sull’immobile oggetto di detrazione, nudi proprietari, locatari e comodatari, soci di cooperative, imprenditori individuali se l’immobile non è ad uso strumentale, società semplici e imprese famigliari.
Interventi ammessi:
- manutenzione ordinaria (le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti)
- manutenzione straordinaria (le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici non alterando la volumetria e destinazioni di uso)
- restauro e risanamento conservativo (interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità)
- ristrutturazione edilizia
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
- realizzazioni di autorimesse o posti auto
- interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche
- interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
- interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico
- lavori relativi all’adozione di misure antisismiche, di bonifica dall’amianto, di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici
I contribuenti che effettuano da soli i lavori sull’immobile hanno il diritto alla detrazione per le spese corrispondenti dei materiali utilizzati.
Per poter fruire dell’incentivo occorre indicare nella dichiarazione dei redditi con il modello 730 o modello Unico i seguenti dati:
Dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
In caso di controllo il contribuente deve essere in possesso di:
- fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento
- comunicazione all’Asi.
In alternativa alla detrazione il cliente può scegliere tra sconto immediato o cessione del credito.
Con lo sconto immediato il contribuente non deve attendere dieci anni per il recupero previsto dal Irpef. La somma scontata resta a carico del fornitore, che la recupera sotto forma di credito di imposta in 5 anni oppure cedendo il credito ai propri fornitori di beni e servizi.
Lavori effettuati devono entrare nelle categorie aventi diritto alle detrazioni ed essere concordati preventivamente con il fornitore che attesta lo sconto.
Nel caso di cessione del credito per tutti gli interventi di ristrutturazione, il contribuente può cedere il credito d’imposta ad uno dei soggetti finanziari e beneficare del bonus in contanti.
“ECOBONUS 110%” è un incentivo introdotto dal DL Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modifiche nella Legge del 17 luglio 2020, n. 77) per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici.
Questa agevolazione offre lo sconto in fattura per le spese documentate e in credito di imposta cedibile senza limiti all’impresa che effettua i lavori, che può decidere di cedere il credito a soggetti terzi.
È rivolto a:
- Persone fisiche,
- Condomini,
- Istituti Autonomi Case Popolari
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Enti senza scopo di lucro per l’utilità sociale
- Associazioni sportive dilettantistiche
Si applica per prime e seconde case in condominio e unifamiliari, unità interne a edifici plurifamiliari.
Attenzione! Edifici con le categorie catastali: A1, A8, A9 sono escluse dal bonus.
Per accedere al bonus servono segenti documenti:
- L’ Attestato di Prestazione Energetica (APE), redatto prima e dopo l’intervento di riqualificazione energetica
- L’asseverazione della documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato.
- Un Visto di conformità rilasciato da un commercialista, da esperti contabili, dal Caf o da un altro intermediario abilitato, per accedere a sconto in fattura o cessione del credito
Requisito indispensabile è aumento di due classi energetiche di un edificio inviando ad Enea per via telematica una dichiarazione asseverata rilasciata da un tecnico.